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elezioni 20 e 21 settembre 2020 - ESERCIZIO del VOTO a DOMICILIO PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

 
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VOTO DOMICILIARE











IL SINDACO

Visto
l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della
legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi,
testualmente recita:

«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da
infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

1.
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei
servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli
elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui
dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2.
Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da
normativa statale. Per le elezioni dei
presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei
consigli comunali, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al
voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del
comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui
al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e
il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune
nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in
carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in
cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato,
rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda
sanitaria locale, in data non anteriore al
quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti
l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di
almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del
certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta
salva ogni altra responsabilità, nei confronti
del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b),
in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda
sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata
di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore
a nove mesi.

4. Ove sulla tessera
elettorale dell'elettore
di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto
assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta
l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

Vista
la circolare del Ministero dell'Interno 8 maggio 2009, n 28;
Visto lo Statuto
Comunale;

RENDE NOTO:

Gli elettori
interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno martedi
01 settembre 2020, (20° antecedente la prima data di votazione), utilizzando preferibilmente l'apposito modulo da ritirare
presso l'Ufficio elettorale comunale o scaricare dal sito
www.comune.meta.na.it.

La dichiarazione suddetta vale anche per
l'eventuale turno di ballottaggio.

L'Ufficio elettorale comunale è a
disposizione per ulteriori chiarimenti.

La richiesta per le visite mediche
dovranno pervenire per iscritto all'ASL NAPOLI 3 SUD Distretti Sanitario 59 -
UNITA' OPERATIVA MEDICA LEGALE - Via M. Lauro 1 SANT'AGNELLO,

Il presente avviso,
in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69, è
inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla Residenza municipale, lì ...17 agosto 2020                                   IL SINDACO - Giuseppe Tito