In riferimento alla gara avente ad oggetto "Gestione del servizio di trasporto scolastico per anni tre" si comunica che nel Capitolato (ART. 4) MODALITÀ OPERATIVE; lett. b) nonché nel Disciplinare di Gara (ART.5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, lett. b), per mero errore materiale viene indicato il requisito della disponibilità di una autorimessa all'interno del comune idonea all'esercizio dell'attività. Tale requisito è da considerarsi un refuso in quanto esso è stato abrogato dall'art. 15 della L.R. n. 22/2016.
Si provvede in data odierna a rettificare in tal senso il Capitolato e il Disciplinare di Gara e quindi tale requisito si intende NON RICHIESTO ai fini della partecipazione alla gara.
Resta fermo ed invariato tutto il resto.