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Voto Domiciliare

Voto Domiciliare: La procedura per richiederlo

PRESENTAZIONI ISTANZE DAL 16 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE
(TERMINE FINALE NON PERENTORIO)

Cosa è
E’ la possibilità di votare al proprio domicilio. Infatti gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dalla abitazione in cui dimorano risulti impossibile, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore, così come previsto dall’art. 1 della Legge 22/2006 e s.m.i.
Tali disposizioni si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.


Dove andare
L’istanza può essere presentata:
all’Ufficio Elettorale
mediante posta ordinaria o raccomandata R/R;
per posta elettronica all’indirizzo comune.meta@asmepec.it  allegando alla mail il file della richiesta compilata e firmata, e di una copia della carta di identità del richiedente (acquisiti tramite scanner) e il certificato medico;


Cosa si deve fare
Gli elettori sopra citati, devono far pervenire, in un periodo compreso tra il 45° e il 20° giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a)  il modello che trovate in calce attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b)  un certificato rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità sopra descritte, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;
Il certificato medico di cui sopra, nel caso in cui sulla tessera elettorale dell’elettore richiedente non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, attesta l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio di voto.
Il Sindaco, previa verifica della regolarità e completezza della documentazione ricevuta, provvede ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni ed a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi stessi.
Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un Comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il Sindaco del Comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti sopra menzionati, comunica i relativi nominativi ai Sindaci dei Comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre gli appositi elenchi.
Il voto viene raccolto durante le ore in cui e' aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione e' ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione presentata, con l'assistenza di uno degli Scrutatori del Seggio, designato con sorteggio, e del Segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.


Quanto costa
Non ha costi per l’elettore