ELEZIONI RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE 2024

Sabato 8 e Domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno contestualmente le consultazioni elettorali per l'elezione dei membri spettanti all'Italia nel Parlamento Europeo nonchè per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. 
Nella presente sezione, in continuo aggiornamento in base alle circolari della Prefettura, verranno pubblicate le informazioni per l'espletamento delle votazioni e gli orari di apertura al pubblico straordinari per gli adempimenti elettorali. 

Elezioni Europee 2024 - Orari straordinari apertura Ufficio Elettorale dal 27 aprile  - 11 maggio 2024

Si comunicano gli orari di apertura dell’Ufficio Elettorale comunale per il rilascio dei certificati d’iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste di candidati:

per l’Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia:
SABATO 27 APRILE DALLE 8.00 ALLE 12.00
DOMENICA 28 APRILE DALLE 8.00 ALLE 12.00
LUNEDI 29 APRILE DALLE 8.30 ALLE 12.00 E DALLE 14.30 ALLE 18.00
MARTEDI’ 30 APRILE DALLE 8.00 ALLE 20.00
MERCOLEDI’ 1 MAGGIO DALLE 8.00 ALLE 20.00
 
per Elezioni  Amministrative:
MARTEDI’ 7 MAGGIO DALLE 8.30 ALLE 12.00 E DALLE 14.30 ALLE 18.00
MERCOLEDI’ 8 MAGGIO DALLE 8.30 ALLE 12.00 E DALLE 14.30 ALLE 18.00
GIOVEDI’ 9 MAGGIO DALLE 8.30 ALLE 12.00 E DALLE 14.30 ALLE 18.00
VENERDI’ 10 MAGGIO DALLE 8.00 ALLE 20.00
SABATO 11 MAGGIO DALLE 8.00 ALLE 12.00

RECAPITO TELEFONICO UFFICIO ELETTORALE: 081 0812228 


Iscrizioni cittadini UE nelle liste elettorali aggiunte.
I cittadini di uno Stato dell’Unione Europea residenti nel Comune di Meta che intendono esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali sono tenuti a presentare la domanda per l’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni, istituita presso il Comune stesso.
Nella domanda devono essere dichiarate:
• la cittadinanza;
• la residenza e l'indirizzo nello Stato di origine;
• l’iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune.

L’iscrizione in tali liste deve essere richiesta, tramite compilazione dell’apposito modulo:
• entro il 30 aprile 2024, per poter esercitare il voto per le Elezioni Comunali (gli elettori che non si fossero iscritti entro la data richiamata nelle Liste aggiunte non potranno esercitare il diritto di voto).

Il modulo può essere trasmesso all’indirizzo PEC  - comune.meta@asmepec.it,  oppure consegnato direttamente all'ufficio Protocollo.

L’iscrizione nella lista aggiunta permane fino a espressa richiesta di cancellazione o fino a cancellazione d'ufficio nei casi previsti.
Riferimenti normativi:
• Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197
• Decreto legge 24 giugno 1994, n. 408
• Legge comunitaria 1999

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione
Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 maggio 2009, n 28;
Visto lo Statuto Comunale;
SI RENDE NOTO:
Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione tra il 30 aprile ed il 20 maggio, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio elettorale comunale.
ELEZIONI RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE 2024

Sabato 8 e Domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno contestualmente le consultazioni elettorali per l'elezione dei membri spettanti all'Italia nel Parlamento Europeo nonchè per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. 
Nella presente sezione, in continuo aggiornamento in base alle circolari della Prefettura, verranno pubblicate le informazioni per l'espletamento delle votazioni e gli orari di apertura al pubblico straordinari per gli adempimenti elettorali. 

Elezioni Europee 2024 - Orari straordinari apertura Ufficio Elettorale dal 27 aprile  - 11 maggio 2024

Si comunicano gli orari di apertura dell’Ufficio Elettorale comunale per il rilascio dei certificati d’iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste di candidati:

per l’Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia:
SABATO 27 APRILE DALLE 8.00 ALLE 12.00
DOMENICA 28 APRILE DALLE 8.00 ALLE 12.00
LUNEDI 29 APRILE DALLE 8.30 ALLE 12.00 E DALLE 14.30 ALLE 18.00
MARTEDI’ 30 APRILE DALLE 8.00 ALLE 20.00
MERCOLEDI’ 1 MAGGIO DALLE 8.00 ALLE 20.00
 
per Elezioni  Amministrative:
MARTEDI’ 7 MAGGIO DALLE 8.30 ALLE 12.00 E DALLE 14.30 ALLE 18.00
MERCOLEDI’ 8 MAGGIO DALLE 8.30 ALLE 12.00 E DALLE 14.30 ALLE 18.00
GIOVEDI’ 9 MAGGIO DALLE 8.30 ALLE 12.00 E DALLE 14.30 ALLE 18.00
VENERDI’ 10 MAGGIO DALLE 8.00 ALLE 20.00
SABATO 11 MAGGIO DALLE 8.00 ALLE 12.00

RECAPITO TELEFONICO UFFICIO ELETTORALE: 081 0812228 


Iscrizioni cittadini UE nelle liste elettorali aggiunte.
I cittadini di uno Stato dell’Unione Europea residenti nel Comune di Meta che intendono esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali sono tenuti a presentare la domanda per l’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni, istituita presso il Comune stesso.
Nella domanda devono essere dichiarate:
• la cittadinanza;
• la residenza e l'indirizzo nello Stato di origine;
• l’iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune.

L’iscrizione in tali liste deve essere richiesta, tramite compilazione dell’apposito modulo:
• entro il 30 aprile 2024, per poter esercitare il voto per le Elezioni Comunali (gli elettori che non si fossero iscritti entro la data richiamata nelle Liste aggiunte non potranno esercitare il diritto di voto).

Il modulo può essere trasmesso all’indirizzo PEC  - comune.meta@asmepec.it,  oppure consegnato direttamente all'ufficio Protocollo.

L’iscrizione nella lista aggiunta permane fino a espressa richiesta di cancellazione o fino a cancellazione d'ufficio nei casi previsti.
Riferimenti normativi:
• Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197
• Decreto legge 24 giugno 1994, n. 408
• Legge comunitaria 1999

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione
Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 maggio 2009, n 28;
Visto lo Statuto Comunale;
SI RENDE NOTO:
Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione tra il 30 aprile ed il 20 maggio, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio elettorale comunale.