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Tributi comunali per l'anno 2020 - note esplicative

 
calcolo IUC

Aliquote per l'anno 2020 - NOTE ESPLICATIVE RIGUARDANTI LA DETERMINAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2020.



IMU  - Acconto 2020


Gentile contribuente,
entro il 16 giugno 2020 deve essere effettuato il pagamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU)  - così come introdotto dalla Legge 160 del 27/12/2019 e come da regolamento approvato con D.C.C. n°21 del 19/05/2020 dovuta per l'anno di imposta 2020 in base alle aliquote approvate:
Si ricorda che, con la Legge di Bilancio 2020, dal 1 gennaio 2020 è stata abrogata la Tasi ed è stata istituita la nuova IMU.
Solo per l'anno 2020, l'acconto può essere calcolato "con metodo storico" versamento il 50% di quanto dovuto, complessivamente nel 2019 per IMU e TASI.
Nella formulazione della nuova IMU sono invariati i moltiplicatori, mentre per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che in precedenza erano esenti IMU (rurali strumenti e beni merce), nella nuova formulazione sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:

- Fabbricati rurali strumentali: aliquota base 1%
- Beni merce: aliquota base 1%

Il codice Ente da utilizzare è F162. Il versamento deve avvenire in autoliquidazione da parte del contribuente, in due rate le cui scadenze per il corrente anno sono:
- 1° Rata 16/06/2020 50% a titolo di acconto
- 2° Rata 16/12/2020 50% a titolo di saldo

Entro il 30 giugno 2020 i soggetti passivi del tributo, ove tenuti, dovranno presentare la dichiarazione per l'anno d'imposta 2019.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè   non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
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Per i fabbricati: la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, va moltiplicata per i seguenti coefficienti:

Per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (con esclusione della categoria catastale A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7:       160
Per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5:      140
Per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5:      80
Per i fabbricati della categoria catastale D (ad esclusione della categoria D/5):      65
Per i fabbricati della categoria catastale C/1:      55
  

Per i terreni: il reddito dominicale, rivalutato del 25%, va moltiplicato per i seguenti coefficienti:

Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola:      75
Per i terreni non rientranti nelle fattispecie di cui sopra:      135
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Si evidenzia che non sono tenuti al pagamento dell'IMU i seguenti immobili:
- abitazione principale e le relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9);  
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
-  unità immobiliari diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite a dimora abituale possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamentocivile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Ulteriormente, per la sola rata di acconto, come da D.L. n° 34 del 19/05/2020NON sono tenuti al pagamento:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartenenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Al fine di poter giovare della predetta esenzione a titolo di acconto, il contribuente dovrà presentare, mediante consegna al protocollo generale del comune di Meta, o invio a mezzo pec all'indirizzo "comune.meta@asmepec.it" apposita autocertificazione, redatta secondo il modello disponibile sul sito dell'Ente, alla sezione "casa" - pagamenti e obblighi", attestante il possesso dei requisiti sopra specificati.
E' inoltre prevista la riduzione del 50% della base impponibile in caso di contratto di comodato d'uso gratuito.
Per accedere all'agevolazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:
- il contratto deve intervenire fra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli);
- il comodatario deve adibire l'immobile ad abitazione principale, dunque deve stabilire la residenza nella casa ottenuta in comodato;
- il comodato gratuito deve essere registarto;
il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, oppure un secondo immobile nello stesso comune, utilizzato come abitazione principale;
- il comodante deve risiedere e dimorare nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.  


Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite modello F24 presso qualsiasi Istituto Bancario e Postale, utilizzando i seguenti codici: 

3912
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
       
3914
IMU - imposta municipale propria per i terreni agricoli - COMUNE
       
3916
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
       
3918
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
       
3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
       
3930
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE
   
Il Codice Ente da utilizzare è F162.

Il tributo non è dovuto qualora sia inferiore ad €.6,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

IL PORTALE "SERVIZIALCITTADINO.IT"

Il comune di Meta, così come sotto descritto, mette a disposizione dei contribuenti un Portale internet accessibile al sito : www.servizialcittadino.it, nel quale è possibile verificare la propria posizione tributaria (c.d. cassetto fiscale) e determinare l'imposta dovuta per l'annualità 2020.
     

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi presso i seguenti Sportelli al Pubblico:

- Andreani Tributi Srl - Via Caracciolo n. 102 - telefonicamente al n.ro 081/19143641, tutti i giorni dalle ore 09.30 alle ore 12.00, oppure recandosi presso la sede in via Caracciolo n°100/102 - il martedì ed il giovedì dalle ore 9,30 alle ore alle ore 12,00.