Annotazione della sentenza di divorzio
Nel caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato o trascritto a Meta, la sentenza di divorzio deve essere annotata presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune .
Come fare
Chi può richiederla: generalmente è il Tribunale stesso che ha emesso sentenza che provvede ad inviarla all'ufficiale di Stato Civile del Comune ove è stata celebrato il matrimonio, per la trascrizione.
Documentazione da presentare:
- per le sentenze pronunciate in Italia la documentazione è inviata al Comune direttamente dall'Autorità Giudiziaria;
- per le sentenze pronunciate all'estero gli interessati, o un loro legale rappresentante o il Consolato Italiano competente per territorio, devono presentare al Comune una domanda , indirizzata al Sindaco, allegando una copia autenticata del provvedimento tradotto in italiano ed eventualmente legalizzato, e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la sentenza straniera non è contraria ad altra sentenza definitiva di un Giudice italiano o che non è pendente un giudizio di divorzio fra i coniugi in Italia;
- se la sentenza straniera ha i requisiti stabiliti dalla legge 31/5/1995 n° 218 sarà trascritta, annotata sull'atto di matrimonio e comunicata all'Ufficio Anagrafe.
Dove rivolgersi
Ufficio di Stato Civile - Settore II
tel 081 0812279 - fax. 081 8788001
e-mail: demografici@comune.meta.na.it
orari di apertura al pubblico :
dal lunedi al venerdi dalle 08.30 alle 12.00
- il martedi ed il giovedi dalle 15.30 alle 17.30
Ultima Modifica: 15/04/2022